(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 16 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. Gli aiuti sono concessi in conformita' a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01), del 27 dicembre 2006, relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. 2. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o in interventi diretti. L'intensita' degli aiuti e' calcolata inequivalente sovvenzione lorda. 3. Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma associata, e gli altri soggetti indicati nella presente legge. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), la concessione degli aiuti di cui alla presente legge spetta alla Regione.