(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                     n. 7 del 16 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali diretti  alla
conservazione, al miglioramento, allo  sviluppo  e  alla  cura  delle
foreste,  al  fine  di  incrementare  e  tutelare  le  loro  funzioni
ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. Gli
aiuti  sono  concessi  in  conformita'  a   quanto   previsto   nella
comunicazione della  Commissione  europea  (2006/C  319/01),  del  27
dicembre 2006, relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. 
    2. Gli aiuti consistono in contributi  in  conto  capitale  o  in
interventi   diretti.   L'intensita'   degli   aiuti   e'   calcolata
inequivalente sovvenzione lorda. 
    3. Possono accedere agli aiuti i  titolari  di  diritti  reali  o
personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici
o privati, singolarmente o in forma associata, e gli  altri  soggetti
indicati nella presente legge. 
    4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge  regionale12  marzo
2002,  n.  1  (Individuazione  delle   funzioni   amministrative   di
competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della  legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle  autonomie  in  Valle
d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15,  comma  1,  della  legge
regionale 16 agosto  2001,  n.  15,  e  disposizioni  in  materia  di
trasferimento  di  funzioni  amministrative  agli  enti  locali),  la
concessione degli aiuti  di  cui  alla  presente  legge  spetta  alla
Regione.